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Statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ARSGYMNICA CONCERTOSPORT”

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Art. 1 – DENOMINAZIONE – SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede in Torino, C.so Brianza, n. 3 un’associazione non riconosciuta che assume la denominazione “‘Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) ARSGYMNICA CONCERTOSPORT’”.

Art. 2 – SCOPO – OGGETTO

L’Associazione non ha alcuno scopo di lucro ed opera per la pratica e l’incremento delle attività sportive dilettantistiche, ricreative, sociali e culturali con particolare orientamento verso la ginnastica artistica, attraverso:

  1. la promozione, la formazione di atleti e di squadre per la partecipazione alle gare sportive;
  2. l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e perfezionamento dell’attività sportiva;
  3. l’organizzazione di corsi e di manifestazioni sportive agonistiche e dilettantistiche;
  4. ogni iniziativa idonea a favorire l’attività ginnica e sportiva in genere e le attività ricreative, sociali e culturali;
  5. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

  1. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative e culturali;
  2. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;
  3. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le relative norme fiscali.
  4. allestire e gestire punti ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative.
  5. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi.

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L’Associazione, al fine di rendere maggiormente confortevole lo svolgimento dell’attività sociale, istituirà tutti i servizi connessi a ciò idonei. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L’Associazione è affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia della quale esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitaria nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai competenti organi federali. Si impegna altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive emanate dal CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia.

L’Associazione è affiliata alla UISP e potrà altresì affiliarsi ad altri Enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali.

I colori sociali sono il blu, fuxia e bianco. L’emblema dell’Associazione è rappresentato da una ginnasta in enjambèè.

Art. 3 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, del Regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento del contributo associativo.

 

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi delle attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione e mancato pagamento della quota associativa annuale.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che si renda moroso del versamento del contributo annuale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dalle quote sociali;
  • dai contributi e dalle elargizioni di Soci, di terzi, o Enti pubblici o privati;
  • da ogni altra entrata, anche di natura commerciale, che concorra ad incrementare il patrimonio ed i fondi sociali.

Il patrimonio sociale è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
  • dal materiale e dall’attrezzatura;
  • da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all’associazione stessa;
  • da donazioni, lasciti o successioni;

da avanzi di gestione, fondi e riserve.

Art. 5 – ESERCIZIO SOCIALE

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31agosto dell’anno successivo. Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Associazione.

Art. 6 – ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

  • L’Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
  • Il Presidente;
  • Il Consiglio Direttivo;

Il Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – ASSEMBLEE

L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea Generale in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L’Assemblea Generale in seduta straordinaria dei Soci oltre che dal Presidente – motu proprio – e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione assunta con il voto favorevole della metà piùuno dei propri componentiin regola con i pagamenti delle quote sociali, può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci presentando domanda al Presidente e proponendo l’ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 7.1 – PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con gli obblighi associativi eche non sono soggetti a procedimenti disciplinari in corso.

Art. 7.2 – DELEGHE

Ogni socio può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 7.3  – CONVOCAZIONI

La convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria deve avvenire con avviso da inviarsi ai Soci almeno 7 giorni prima della data stabilita (anche tramite e-mail) o con avviso da affiggersi nelle bacheche delle sedi deputate e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione in prima e seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea – in seduta ordinaria e straordinaria – è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. La stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti.

Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13,occorre la maggioranza qualificata di quattro quinti dei Soci presenti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente (art. 7) o, in caso d’impedimento di quest’ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell’Associazione a tal uopo eletto dall’Assemblea stessa. Il Presidente o chi ne fa le veci incarica il Segretario del Consiglio Direttivo (art. 7) di fungere da segretario nell’Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni in occasione di assemblee elettive avvengono con votazione segreta. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 7.4  – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Generale dei Soci, in sede ordinaria:

  1. approva il rendiconto economico e finanziario preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposti dall’organo competente;
  2. elegge, fra tutti i Soci, con votazione segreta e disgiunta, il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di iscrizione all’Associazione. In caso di pari iscrizione all’Associazione, risulta eletto il più anziano di età.
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva eventuali regolamenti.
  5. delibera in ordine all’integrazione degli organi sociali elettivi ove la decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità.

L’Assemblea Generale dei Soci, in sede straordinaria:

  1. delibera le modifiche statutarie;
  2. delibera sullo scioglimento dell’Associazione.

delibera in ordine all’integrazione degli organi sociali elettivi ove la decadenza dei membri sia tale da comprometterne la funzionalità.

Art. 8  – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e deve essere tesserato per la UISP e/o per Federazione Ginnastica d’Italia, e/o per le altre federazioni o enti ai quali l’associazione è affiliata; sovrintende a tutta l’attività della stessa Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri; convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l’altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell’urgenza tali da legittimarne l’intervento.

Art. 9  – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri eletti dai Soci scelti fra gli associati maggiorenni. Essi durano in carica n. 4 anni e sono rieleggibili.

Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote o che non siano sottoposti ad un provvedimento disciplinare in corso di esecuzione da parte dell’Associazione o della federazione Ginnastica d’Italia sono liberamente eleggibili quali componenti degli organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo – i cui componenti dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi alla UISP e/o alla Federazione Ginnastica d’Italia e/o ad altro ente di promozione sportiva cui l’Associazione sia affiliata in qualità di dirigenti – elegge tra i propri membri il Vice-Presidente ed il Segretario dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi su convocazione del Presidente, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso posta elettronica o consegnare non meno di 7 giorni prima della adunanza.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza.

Il Segretario assicura l’esecuzione di tutti gli adempimenti e decisioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l’organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell’Associazione.

Tra l’altro il Consiglio Direttivo:

  1. predispone il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, la relazione annuale sull’attività sociale ed i programmi dell’attività da svolgere;
  2. stabilisce la data dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l’anno e convoca l’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;
  3. dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  4. emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l’ordinamento dell’attività sociale;
  5. approva i programmi tecnici ed organizzativi dell’Associazione;
  6. amministra il patrimonio sociale, gestisce l’Associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea;
  7. stabilisce la quota sociale e le modalità di versamento all’Associazione;

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per surroga secondo l’ordine della graduatoria personale verificatasi nell’elezione assembleare, purché detti sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all’ultimo degli eletti.

Qualora vengano a mancare tali presupposti il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti, nella prima Assemblea Ordinaria utile. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti.

Le dimissioni del Presidente dell’Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo – anche non contemporanee – comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell’Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l’ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.

In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l’intero Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall’evento, della prescritta Assemblea Generale Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.

Qualora l’Assemblea generale ordinaria dei Soci non approvi il bilancio con il voto contrario dialmeno i due terzi dei presenti o rappresentati, il Presidente e l’intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla riunione dell’Assemblea Generale straordinariadei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.

Art. 10 – APPROVAZIONE BILANCIO

L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo. Entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo procede alla convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all’approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo afferente il passato anno sociale e il rendiconto economico e finanziario preventivo per l’anno sociale in corso.

E’ fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alle attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 11 – INCOMPATIBILITA’

Le cariche di componente di organi direttivi ovvero di controllo sono incompatibili con gli incarichi di tecnico e/o istruttore sociale

Il Presidente in carica non potrà ricoprire cariche analoghe in altre associazioni ovvero società affiliate alla UISP e alla Federazione Ginnastica d’Italia che partecipano alle stesse attività agonistiche previste dal calendario ufficiale delle gare.

Art. 12 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari e della Federazione Ginnastica d’Italia, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché la normativa del CONI, UISP e degli enti di promozione sportiva cui sarà affiliata.

I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell’Associazione.

Tutte le controversie fra l’Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposti al giudizio dell’Assemblea dei soci.

Art.13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Tutte le controversie fra l’Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo di comprovata competenza e probità, che assume la Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dei membri del Consiglio stesso.

Al Collegio dei Probiviri che svolge funzione di collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro quinti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve esser presentata da almeno i quattro quinti dei Soci, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell’Associazione, la stessa Assemblea Generale Straordinaria dei soci delibera sul patrimonio sociale che può essere devoluta:

  1. ad altra associazione con finalità analoghe;
  2. destinato comunque a finalità sportive o di utilità sociale;

L’obbligo di devoluzione del patrimonio sociale a soggetti o per scopi diversi di quelli ai punti a) e b) del comma che precede non si applica nel caso tale devoluzione sia effettuata in ottemperanza ad un obbligo di legge.

Art. 15 –  NORME INTEGRATIVE

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Torino, lì 14/12/2017

Il Presidente della A.S.D ARSGYMNICA CONCERTOSPORT

 

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