Statuto
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “ARSGYMNICA CONCERTOSPORT”
TITOLO I – DENOMINAZIONE- COSTITUZIONE -SEDE
Articolo 1 – Denominazione e costituzione
- Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice civile è costituita, per fini sportivi senza scopi di lucro un’associazione che assume la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica ARSGYMNICA CONCERTOSPORT’”, in breve “S.D. ARSGYMNICA CONCERTOSPORT’”.
- Negli atti e nella corrispondenza è consentito l’uso della locuzione “Associazione Sportiva Dilettantistica”, anche in acronimo “A.S.D.”, salvo non diversamente previsto.
- L’Associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare richiesta a seguito di delibera di Assemblea Ordinaria, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 39/2021
- I colori sociali sono il blu, fuxia e bianco. L’emblema dell’Associazione è rappresentato un disegno stilizzato raffigurante una ginnasta in enjambèè.
Articolo 2 – Sede
- L’Associazione sportiva ha sede legale in Torino, C.so Brianza, n. 3, fermo restando quanto previsto dai successivi commi.
- L’Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi del Consiglio sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera Direttivo.
- La variazione della sede all’interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l’Associazione risulti iscritta.
- Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, anche a seguito di modifica statutaria.
TITOLO II – SCOPO- OGGETTO
Articolo 3 – Oggetto sociale
- L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
- L’Associazione persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti i Soci, dell’elettività e gratuità delle cariche associative e dell’obbligatorietà del rendiconto, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.
- L’Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 36/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, ed esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 s.m.i. In particolare, l’Associazione ha quale finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche delle discipline della ginnastica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle della ginnastica artistica, ginnastica per tutti, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica acrobatica, nonché di qualsiasi ulteriore disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica prevista dalle disposizioni del C.O.N.I. e/o del C.I.P. mediante l’iscrizione al suo Registro e al Registro delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’Associazione riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica nonché la partecipazione all’attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica degli enti sportivi, quali Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva, cui risulta affiliata ed alla quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento secondo la normativa applicabile.
- L’Associazione può altresì essere costituita, quale ente del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, fermo restando il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017. In materia di ordinamento e di amministrazione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- L’Associazione altresì svolge attività didattica, di formazione, di preparazione e di assistenza all’attività sportiva dilettantistica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento dell’attività sportiva praticata, con le finalità e l’osservanza delle disposizioni e delle direttive emanate dal C.I.O., dal C.O.N.I., dall’I.P.C. e dal C.I.P. ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti sportivi, anche paralimpici, e comunque iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle Federazioni Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti.
- L’Associazione gestisce attività e servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al finanziamento dello sport dilettantistico, con:
- l’organizzazione di attività ludiche e di formazione sportiva e ricreativa dello sport dilettantistico;
- l’organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei Soci e Tesserati;
- la promozione e lo sviluppo di tutte le attività sportive dilettantistiche, incluse le attività integrate, connesse e accessorie secondo le disposizioni dei relativi enti sportivi ai quali delibererà di aderire accettandone Statuto e Regolamenti.
- Nei limiti previsti dall’art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un’ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione ed iniziative di diverse specialità sportive;
- organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento psico-fisico;
- promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata;
- gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
- esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, tra le quali, sponsorizzazione, promo pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento;
- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari anche per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate;
- potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l’allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare alle attività sportive così come potrà svolgere attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dal Consiglio Direttivo;
- collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dai rispettivi enti sportivi alla quale delibererà di aderire.
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii., i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli Atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 36/2021.
Articolo 4 – Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione
L’Associazione garantisce il diritto fondamentale dei Tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L’Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei Tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
Articolo 5 – Affiliazione
- Con l’affiliazione, l’Associazione accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive del C.I.O., del C.O.N.I., dell’I.P.C. e del C.I.P. L’Associazione ha facoltà di affiliarsi ad altri enti sportivi per la medesima specialità sportiva.
- L’Associazione si impegna ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi.
- Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti federali degli enti sportivi a cui l’Associazione intenderà affiliarsi, nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
- L’Associazione si impegna a tesserare agli enti sportivi per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti, ovvero gli altri soggetti per cui la regolamentazione dell’ente sportivo prevede lo status di tesserato.
L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del C.I.O. e del C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall’I.P.C. e dal C.I.P. e/o dagli enti sportivi.
TITOLO III – SOCI- NORME DI AMMISSIONE- CATEGORIE- DECADENZA
Articolo 6 – Soci
- Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, che partecipano alle attività sociali, sportive e/o ricreative e/o ludiche svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della correttezza sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione e degli enti di riferimento e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- I Soci dell’Associazione si distinguono in:
- Onorari;
- Esecutivi;
- Ordinari;
In particolare:
- Soci Onorari, sono coloro che l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ritenga opportuno di eleggere in riconoscimento di particolari meriti;
- Soci Esecutivi, sono sia coloro che hanno contribuito alla costituzione dell’Associazione, sottoscrivendo l’Atto costitutivo, sia i Soci che sono stati eletti dall’Assemblea dei Soci, quali componenti del Consiglio Direttivo;
- Soci Ordinari, sono tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione.
La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all’Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo. Gli Atleti e i Tecnici possono acquisire lo status di tesserati senza essere Soci. Tutti i Soci hanno eguali diritti e doveri. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i Soci e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
- Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
- La domanda di ammissione a Socio presentata da minori è sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale, rappresentando il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minore.
- L’accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all’ammissione dei Soci e previo pagamento della Quota Associativa annua. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, che potrà essere comunicata anche verbalmente all’interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e il Consiglio Direttivo, o persona delegata, provvederà all’aggiornamento del libro degli associati.
- L’eventuale diniego di ammissione, debitamente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda affinché l’interessato possa eventualmente chiedere che la delibera sia soggetta a riesame da parte della prima assemblea utile.
- L’Associazione garantisce a tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione la facoltà di presentare una domanda di tesseramento, mettendo altresì a disposizione la relativa modulistica al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l’altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne Statuto e Regolamenti.
Articolo 7 – Diritti e Doveri dei soci
- La qualifica di Socio si acquisisce previo pagamento di una Quota Associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
- Tutti i Soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo. Il socio minorenne esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante l’esercente la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, ai sensi del precedente art. 6, comma 4, del presente Statuto;
- Al Socio è altresì riconosciuto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione qualora maggiorenne ed in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del successivo art. 19 del presente Statuto.
- I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio.
- I Soci Onorari, sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno diritto di voto nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.
- I Soci hanno l’obbligo:
- di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall’Assemblea dei Soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché quelli del C.O.N.I. ed eventualmente del C.I.P. e degli organismi internazionali di riferimento, in quanto recepiti dall’Associazione, e accettarli come personalmente cogenti.;
- di concorrere alle spese generali dell’associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative;
- di versare nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, la Quota Associativa annua stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- I Soci non vantano alcun diritto nei confronti del Patrimonio sociale dell’Associazione.
- Il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali e/o estere e a stage tecnici, ovvero ulteriori eventi o manifestazioni, comunque denominati, attinenti all’attività sportiva dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può altresì garantire premi, comunque denominati e in qualsiasi forma, in base ai risultati sportivi conseguiti.
- Le predette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, agli Atleti e ai Tecnici che non rivestono la qualifica di Socio.
Articolo 8- Decadenza dei Soci – Esclusione- Recesso
- Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza e esclusione dall’associazione.
- Il Socio recede dall’associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo. dimissione volontaria: il Socio è libero di presentare le dimissioni le quali, se non diversamente stabilito, si intendono irrevocabili e immediatamente efficaci; in caso di indizione di Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, le dimissioni saranno efficaci dal giorno successivo allo svolgimento dell’Assemblea.
- Il Socio decade automaticamente dalla qualifica, per mancato rinnovo del versamento della Quota Associativa annua da effettuarsi entro 90 giorni dall’apertura dell’esercizio sociale.
- L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
- Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.
- Il Socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’Assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
- Il Socio radiato non può essere più ammesso nell’Associazione. Parimenti, l’Atleta o il Tecnico radiato non può essere più ammesso nell’Associazione.
Articolo 9- Tesserati
- L’Associazione consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall’Associazione previo pagamento di contributo supplettivo, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti. Tali soggetti, qualora l’ente sportivo di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento sportivo, saranno legati all’Associazione per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.
- Ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l’Associazione, secondo gli status previsti dall’ente sportivo (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara).
- I Tesserati dell’Associazione ricoprono uno status attinente all’attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell’Associazione, secondo quanto previsto dall’ente sportivo.
- Il Tesserato ha diritto di partecipare all’attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall’ente sportivo di appartenenza dell’associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
- L’Associazione ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all’attività sportiva praticata.
- I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l’Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell’ente sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.
- I Tesserati sono tenuti all’osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall’I.P.C. e dal C.I.P.
- La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l’Atleta all’Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.
Articolo 10- Tesserati minorenni
- Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
- Ai sensi dell’art. 16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’art. 316 c.c. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.
- I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all’ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell’ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l’Associazione, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 1 e 2.
- Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.
TITOLO IV – RISORSE ECONOMICHE – PATRIMONIO SOCIALE- ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 11- Patrimonio-Divieto di distribuzione degli utili
- L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi dei Soci e Tesserati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- beni mobili/immobili di proprietà dell’Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- eredità, contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di Enti e soggetti sia Pubblici sia Privati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Rendiconto.
- Il patrimonio sociale, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
- Le somme versate per le Quote Associative annuali, non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte.
- È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a Soci, Atleti, Tecnici, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione e/o utili saranno obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività statutariamente previste o all’incremento del proprio patrimonio.
- Trovano altresì applicazione l’art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017.
- L’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non comporta l’obbligo di trasmissione dei dati e delle notizie di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto- 12 legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 12 – Esercizio sociale e Bilancio
- L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto dell’anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, sia consuntivo che preventivo, redatto anche nella forma di rendiconto economico e finanziario secondo il principio di cassa da presentare all’Assemblea dei Soci. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, salvo il ricorso al più ampio termine di cento ottanta giorni anche per motivi di carattere organizzativo.
- Il bilancio consuntivo ha la funzione di informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
- Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci. In occasione della convocazione dell’Assemblea Ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci copia del bilancio stesso.
TITOLO V – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 13
- Gli organi sociali dell’Associazione sono:
- a) l’Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo.
ASSEMBLEE
Articolo 14 – Funzionamento dell’Assemblea
- L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente indetta, convocata e costituita rappresenta l’universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- L’Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi e in regola con il versamento delle Quote Associative.
- L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria è convocata mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale e ove si svolgano le attività e/o mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito “Avviso di Convocazione”, da comunicare altresì all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni Socio, almeno 8 giorni prima rispetto alla data della riunione.
- Nell’avviso di convocazione devono essere indicati l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
- È prevista la possibilità di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto in via elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità del Socio che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite nella delibera del Consiglio Direttivo di convocazione dell’Assemblea.
- L’Assemblea è indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del Bilancio consuntivo e per l’esame del Bilancio (o Rendiconto) preventivo. L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento delle Quote Associative all’atto della richiesta. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
- La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
- L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
- Il Segretario dell’Assemblea, se nominato, redige il verbale della riunione con l’indicazione dei nomi di tutti i Soci partecipanti. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa.
- Copia del verbale deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione e accessibilità.
Articolo 15 – Diritti di partecipazione all’Assemblea Generale dei Soci
- Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i Soci maggiorenni. I Soci minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall’esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.
- La partecipazione all’Assemblea è condizionata dalla circostanza che il Socio sia in regola con il versamento della quota associativa e non soggetto a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
- Ogni Socio può esercitare esclusivamente un voto. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.
Articolo 16 – Attribuzioni dell’Assemblea ordinaria
- L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo, anche nella forma di rendiconto di cassa quando le dimensioni e la complessità della gestione non richiedano la predisposizione del bilancio secondo il criterio di competenza, ed eventualmente il bilancio preventivo;
- delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e revoca i relativi mandati ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera in materia di acquisizione della personalità giuridica;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e sui ricorsi avverso provvedimenti di esclusione;
- delibera su tutti gli altri temi attinenti alla gestione dell’Associazione che non siano riservati alla competenza dell’Assemblea straordinaria, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare.
Articolo 17 – Validità dell’Assemblea
- L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
- L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l’Assemblea Ordinaria, sia l’Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Articolo 18 – Assemblea Straordinaria dei Soci
- L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.
La delibera di scioglimento ed estinzione dell’Associazione nonché di devoluzione del relativo patrimonio residuo viene adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci, ai sensi dell’art. 21 c.c.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 19
- Il Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente, è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra i Soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo e statale nell’assunzione dell’incarico, di volta in volta debitamente verificate. I componenti dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi al relativo ente sportivo in qualità di dirigenti.
- I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
- Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.
- Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. e fermo restando le presunzioni di cui all’art. 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017. È previsto, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale.
- Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci, regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle Quote Associative, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del C.O.N.I. e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Il diritto di elettorato passivo di acquisisce automaticamente con la maggiore età e può esercitarsi nella prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.
- È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall’I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affilianti.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
- La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
- Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi degli artt. 14, comma 5, del presente Statuto.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale datato e numerato, riportato su di un Libro anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne per trasparenza la massima diffusione.
- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari e attuare le finalità previste dallo Statuto;
- curare gli affari d’ordine amministrativo e redigere il Rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
- stabilire le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l’anno e convocare, ove necessario, l’Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 14, comma 6;
- determinare l’importo delle Quote Associative d’iscrizione e i contributi supplettivi per la partecipazione all’attività sportiva, formativa, didattica, etc.;
- amministra il patrimonio sociale e decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico-sportivo dell’Associazione;
- redigere i programmi delle attività istituzionali previste dallo Statuto;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;
- deliberare circa l’esclusione dei Soci e adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, che potranno essere impugnati dinanzi all’Assemblea;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione e nominare i rappresentanti in Organismi Pubblici e Privati, Federazioni e altri Enti;
- tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- la facoltà di nominare tra i Soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali Volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. in materia di lavoro sportivo;
- l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell’articolo 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021;
- curare l’interesse dei Soci e dell’Associazione nei confronti di altre società sportive e pubblici poteri, sia direttamente che tramite gli enti sportivi;
- qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.
Articolo 20 – Dimissioni del Consiglio Direttivo
- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove non vi siano candidati, il Consiglio continuerà ad operare in tale composizione fino alla prima Assemblea utile in cui si procederà all’integrazione dei componenti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
- Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice – Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva. In caso di dimissione o impedimento del Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un consigliere cui attribuisce le relative funzioni.
- Il Consiglio Direttivo, dovrà considerarsi decaduto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata, entro i successivi venti giorni, l’Assemblea Ordinaria dei Soci, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.
PRESIDENTE
Articolo 21
- Il Presidente è eletto dall’Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
- Presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
Articolo 22 – Obblighi di comunicazione
- La nomina dei titolari degli organi dell’Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell’ente sportivo.
- Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.
Articolo 23 – Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
- Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
- Le funzioni, responsabilità, i requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall’apposito Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva della associazione.
- In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 1 luglio 2024.
Articolo 23 – Accesso agli atti dell’Associazione
- Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
- I Soci hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Le procedure di accesso agli atti possono essere ulteriormente dettagliate da un regolamento adottato dall’Assemblea dei Soci ma in ogni caso all’istanza dovrà essere data risposta entro venti giorni dalla presentazione.
- L’accesso ai documenti è subordinato all’assunzione dell’impegno a trattare i dati personali ivi presenti esclusivamente per l’esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l’esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione.
TITOLO VI – LAVORATORI- VOLONTARI- DILETTANTISMO
Articolo 24 – Lavoratori e Volontari
- Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con l’Associazione è regolato dall’art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2021.
- I lavoratori dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’art. 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
- La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.
- È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del C.O.N.I., del C.I.P. e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. In ogni caso, si rinvia per le figure di lavoratore sportivo a quanto previsto dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..
- Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità all’art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/21, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, l’Associazione può altresì avvalersi per l’espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
- Le prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente nella misura delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell’art. 36, comma 6 quater, D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
- Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione cui il Volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, se non tesserati, in capo all’Associazione che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Articolo 25 – Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
- Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo intercorrente con l’Associazione è regolato dall’art. 28 del D.Lgs. 36/2021.
- Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti di cui all’art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.
- L’Associazione provvederà a comunicare, secondo la normativa vigente, al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle forme e modalità di cui all’art. 6 del D.Lgs. 39/2021, nonché delle relative disposizioni attuative. L’Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione all’ente affiliante riguardante l’aggiornamento dei dati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 39/2021, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente.
TITOLO VII-PREGIUDIZIALE SPORTIVA
Articolo 26 – Disciplina transitoria
- L’Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all’art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
- Nelle materie di cui al comma 1, l’Associazione e i suoi tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo.
Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l’Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del processo Amministrativo
NORME TRANSITORIE
Articolo 27 – Disciplina transitoria
- Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono.
TITOLO VIII – SCIOGLIMENTO
Articolo 28
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe
- L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
- La destinazione del Patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive analoghe o direttamente agli enti sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
- Se costituita nelle forme di cui all’art. 3, comma 5, la destinazione del Patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione o altro Ente che persegua la promozione e/o lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
NORMA DI RINVIO
Articolo 29- Norma di Rinvio
- Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, trovano immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici e le disposizioni del Codice civile.
- È integralmente recepita ed approvata ogni modifica e/o integrazione che i competenti organi statali o sportivi apportino in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti.
- Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.
Torino, lì 23/11/2023
Il Presidente della A.S.D ARSGYMNICA CONCERTOSPORT